L’infortunio sul lavoro è un evento traumatico, avvenuto per una causa violenta sul posto di lavoro o in occasione di lavoro, che comporta l’impossibilità di svolgere l’attività lavorativa per più di tre giorni.

I requisiti necessari per poter parlare di infortunio sono quindi:

  • evento traumatico dal quale deriva una lesione alla salute del lavoratore o la sua morte
  • collegamento tra questo evento e lo svolgimento dell’attività lavorativa
  • durata dell’inabilità al lavoro di più di tre giorni
  • causa violenta

E’ proprio la causa violenta concentrata nel tempo che permette di distinguere l’infortunio sul lavoro  dalla malattia professionale; nella malattia professionale, la lesione della salute avviene per una causa lenta, cioè un fattore di rischio al quale il lavoratore resta esposto per un lungo periodo di tempo.

Quando il lavoratore subisce l’infortunio nel percorso che deve percorrere per recarsi da casa al luogo di lavoro, da un luogo di lavoro ad un altro o durante il percorso per la consumazione dei pasti se non esiste una mensa aziendale, questo prende il nome di infortunio in itinere.

Se il lavoratore effettua delle interruzioni del tragitto o delle deviazioni  non  necessarie l’assicurazione non coprirà l’evento lesivo. L’unica deviazione consentita è l’accompagnamento dei figli a scuola.

L’assicurazione copre l’infortunio anche quando il lavoratore non utilizza i mezzi pubblici ma si avvale di un mezzo privato (automobile, scooter, bicicletta) a patto che l’ utilizzo del mezzo privato sia ritenuto necessario; ad esempio quando:

  • il mezzo è fornito dal datore di lavoro per esigenze lavorative
  •  il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro
  • i mezzi pubblici obbligano a attese eccessivamente lunghe
  • i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato
  • la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.

Quando si verifica un infortunio in itinere e non sussistono le condizioni sopra menzionate questo non viene riconosciuto e il lavoratore non viene risarcito dall’ assicurazione.

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