La norma UNI sul rischio rumore, dallo scorso gennaio ha sostituito la UNI/TR 11347:2010.
Il D.lgs 277/1991 ha attuato le direttive europee 80, 82 , 83, 86 e 88 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi dovuti alla esposizione ad agenti chimici fisici e biologici. Al Capo IV del Decreto, “protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro”, è stato abrogato dal D.lgs 195/2006 (Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori al rumore) che è entrato in vigore nel giugno 2006.
Il TU 81/08 impone al datore di lavoro ad eseguire in azienda la valutazione del rumore per determinare i lavoratori esposti a rischio per effettuare adeguati provvedimenti per la protezione della salute.
Nei casi in cui venga superato il limite di azione di 85 dB(A), l’azienda dovrà seguire specifiche misure tecnico organizzative per ridurre o eliminare il rischio specifico.
La nuova norma tecnica UNI 11347:2015 (in vigore dal 20 gennaio 2015) ha sostituito la UNI/TR 11347:2010. Questo significa che, in caso di superamento del limite oltre gli 85 dB(A), il datore di lavoro deve adottare in azienda misure tecniche e organizzative mirate alla eliminazione o alla riduzione del rischio specifico rumore.
L’UNI 11347:2015 riguarda i programmi aziendali di riduzione dell’esposizione a rumore nei luoghi di lavoro e determina:
- Le modalità in cui vengono specificati gli interventi tecnici e organizzativi che sono adottati dall’azienda per ridurre l’esposizione al rumore nei luoghi di lavoro;
- L’individuazione delle aree lavorative più a rischio per la loro delimitazione, segnalazione e restrizione all’accesso, così come imposto dalla legislazione vigente, tramite la redazione di un programma aziendale di riduzione dell’esposizione (PARE) al rumore.
All’interno del documento di valutazione del rischio specifico, va specificato:
- L’elenco dei lavoratori e delle attività specifiche nelle quali si è riscontrato il superamento dei valori previsti.
Vanno anche specificate le misure tecnico organizzative che si vogliono adottare, fermo restando che sussistono esigenze di:
- Sicurezza personale;
- Sicurezza delle macchine;
- Sicurezza dei prodotti;
- Produzione;
Vanno inoltre inseriti i:
- Risultati attesi dagli interventi per la riduzione dei livelli di esposizione;
- Tempi di attuazione delle singole misure di bonifica acustica;
- Settore aziendale di riferimento;
- Soggetti incaricati all’attuazione delle misure di bonifica;
- Modalità di verifica dei risultati acustici, di controllo dell’efficienza acustica nel tempo.