Gli spazi confinati o sospetti di inquinamento sono contesti lavorativi che richiedono particolare attenzione a causa dei gravi rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

La gestione di tali attività deve basarsi su un’attenta valutazione dei rischi, sulla pianificazione delle procedure di lavoro e sull’applicazione rigorosa delle misure previste dal D. Lgs 81/2008 e dal D.P.R. 177/2011.

Indice

Spazi confinati: definizione

Il D.P.R. 177/2011, definisce gli “spazi confinati o ambienti sospetti di inquinamento” come quei luoghi che, per configurazione, ubicazione e tipologia di attività, possono presentare rischi particolarmente elevati per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa della possibile presenza di atmosfere pericolose, scarsa ventilazione naturale e accessi limitati e, conseguentemente, difficoltà di fuga o recupero del lavoratore.

L’articolo 1 del D.P.R. 177/2011 rimanda ai luoghi di lavoro indicati dagli articoli 66 e 121 del D. Lgs 81/2008, che richiamano espressamente le attività in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie, condutture, caldaie, recipienti e simili, dove può verificarsi il rilascio di gas deleteri o carenza di ossigeno.

L’Allegato IV, sezione 3, del D. Lgs 81/2008 individua come ambienti confinati anche tubazioni, canalizzazioni, serbatoi, silos e tutti gli spazi chiusi non progettati per la permanenza continuativa di persone, ma nei quali può rendersi necessario accedere per operazioni di manutenzione, pulizia o ispezione.

Rischi per la salute e sicurezza

Lavorare in spazi confinati o sospetti di inquinamento espone i lavoratori a rischi derivanti dalle caratteristiche dell’ambiente e dalla presenza di sostanze pericolose.

Tra i principali rischi si annoverano la carenza di ossigeno o l’accumulo di gas tossici, o infiammabili/ esplosivi, che possono provocare asfissia, intossicazioni acute o esplosioni.

La configurazione fisica degli spazi, con accessi limitati, scale verticali e superfici irregolari, aumenta il rischio di cadute, urti o intrappolamento, mentre la presenza di materiali liquidi, fanghi o polveri granulari può portare a seppellimento o soffocamento.

A questi fattori si aggiungono stress psicofisico e rischi ergonomici, dovuti alla permanenza in spazi ristretti e a posture obbligate durante le operazioni.

Normativa di riferimento

La disciplina in materia di spazi confinati si fonda principalmente sul D. Lgs 81/2008, che  stabilisce le misure generali di tutela da adottare in mitigazione del rischio, e sul D.P.R. 177/2011, che definisce i criteri di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in tali ambienti.

Spazi confinati: obblighi del Datore di Lavoro

Gli obblighi del Datore di Lavoro in materia di spazi confinati o sospetti di inquinamento si inseriscono all’interno della valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del D. Lgs 81/2008, in collaborazione con il RSPP, il Medico Competente e il RLS, volta individuare con precisione gli ambienti confinati presenti e i pericoli specifici connessi al loro accesso.

A valle della valutazione, il Datore di Lavoro deve:

  • Redigere procedure operative di sicurezza per l’ingresso, la permanenza e l’uscita dagli spazi confinati, indicando le fasi di verifica dell’atmosfera, di ventilazione, di isolamento delle fonti di energia e delle condotte;
  • Garantire l’utilizzo di strumentazioni idonee per il monitoraggio di gas tossici, infiammabili e della concentrazione di ossigeno;
  • Prevedere la presenza di personale di presidio esterno, pronto a intervenire in caso di emergenza e in costante comunicazione con chi opera all’interno;
  • Istituire un permesso di lavoro specifico, che autorizzi l’accesso solo a seguito della verifica delle condizioni di sicurezza;
  • Predisporre un piano di emergenza e recupero con procedure e mezzi idonei per il salvataggio rapido e sicuro dei lavoratori, evitando interventi improvvisati.

Inoltre, il Datore di Lavoro deve assicurare che tutti i lavoratori coinvolti siano specificamente formati e addestrati (D.P.R. 177/2011, art. 2), e che i DPI siano adeguati e mantenuti in efficienza.

Spazi confinati: attività in appalto

Il D.P.R. 177/2011 stabilisce che le imprese e i lavoratori autonomi che operano in contesto di appalto o subappalto debbano possedere specifici requisiti di qualificazione, tra cui:

  • personale in possesso di formazione, informazione e addestramento specifici sui rischi degli spazi confinati;
  • almeno tre anni di esperienza documentata in attività analoghe;
  • presenza di procedure di sicurezza interne formalizzate;
  • disponibilità di DPI e attrezzature idonee e regolarmente manutenute;
  • applicazione di procedure di emergenza e soccorso con personale adeguatamente addestrato.

Il committente o Datore di Lavoro appaltante, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 177/2011 e dell’art. 26 del D. Lgs 81/2008, ha l’obbligo di:

  • verificare preliminarmente la qualificazione tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo;
  • fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici presenti negli ambienti e sulle misure di prevenzione da adottare;
  • promuovere la cooperazione e il coordinamento delle misure di prevenzione e protezione;
  • designare un rappresentante del committente in possesso di adeguate competenze in materia di sicurezza, con il compito di vigilare sulle attività e garantire il rispetto delle procedure operative;
  • sospendere immediatamente i lavori in caso di condizioni non sicure.

Il subappalto è ammesso solo se preventivamente autorizzato dal committente e a condizione che anche l’impresa subappaltatrice possieda i requisiti di qualificazione previsti dal D.P.R. 177/2011.
La mancata verifica di tali requisiti configura una grave violazione delle norme di sicurezza e può comportare responsabilità penale e civile solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore.

Formazione e addestramento

Con l’entrata in vigore dell’Accordo Stato – Regioni del 17/04/2025 che ha aggiornato le disposizioni relative alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono stati definiti i requisiti formativi per i lavoratori che operano in spazi confinati o sospetti di inquinamento.

In precedenza, l’obbligo di formazione per il personale operante in tali ambienti era già previsto dall’articolo 2 del D.P.R. 177/2011, che anticipava l’emanazione di un provvedimento specifico volto a definire contenuti, modalità e criteri della formazione, mai concretamente rilasciato. L’Accordo del 2025 ha quindi colmato questa lacuna normativa, introducendo un corso specifico che pone i seguenti obiettivi:

  • Illustrare i concetti di pericolo, danno e prevenzione che si riscontrano in una attività lavorativa svolta in uno spazio confinato;
  • Illustrare le misure di prevenzione degli infortuni;
  • Far acquisire le competenze necessarie per l’utilizzo dei dispositivi, delle attrezzature di lavoro e delle strumentazioni messi a disposizione per affrontare i rischi;
  • Illustrare le procedure di gestione delle emergenze, evacuazione e primo soccorso.

L’Accordo  prevede un corso di durata complessiva di 12 ore, suddivise in 4 ore di modulo teorico (giuridico-tecnico) e 8 ore di modulo pratico, con successivo aggiornamento quinquennale attraverso un corso pratico di 4 ore, al fine di garantire il mantenimento e il consolidamento delle competenze operative.

Misure di prevenzione e protezione

Le misure di prevenzione e protezione nei lavori in spazi confinati devono essere pianificate e attuate in conformità con quanto disposto dal D. Lgs 81/2008 e dal D.P.R. 177/2011.

Il D. Lgs 81/2008 impone di verificare preventivamente l’assenza di pericoli o di procedere al risanamento dell’atmosfera, vietando l’accesso finché non sia accertata la sicurezza. Il Datore di Lavoro deve assicurare una ventilazione adeguata, controlli continui delle concentrazioni di ossigeno e gas pericolosi, e garantire la presenza di personale di sorveglianza all’esterno dell’ambiente.

Il D.P.R. 177/2011 integra tali obblighi imponendo la predisposizione di procedure operative scritte, l’adozione di un permesso di lavoro, la definizione delle modalità di comunicazione e recupero, e la presenza di almeno un lavoratore con esperienza triennale documentata nel settore.
Inoltre, il regolamento stabilisce che le imprese siano dotate di idonee attrezzature, DPI e sistemi di rilevazione e che le attività siano condotte solo da personale qualificato e costantemente sorvegliato.

Spazi confinati: DPI

L’utilizzo dei DPI è parte integrante delle misure di protezione e deve essere definito sulla base della valutazione dei rischi specifici.
Nei lavori in spazi confinati è essenziale l’impiego di DPI per la protezione delle vie respiratorie (autorespiratori o sistemi ad aria compressa), imbracature di sicurezza collegate a sistemi di recupero, dispositivi di comunicazione, elmetti, guanti e calzature antiscivolo o antistatiche.

Il Datore di Lavoro deve garantire che tali dispositivi siano idonei, mantenuti in perfetta efficienza e utilizzati correttamente.
Trattandosi di DPI di III categoria. il personale deve essere addestrato all’uso pratico dei DPI, come previsto dall’art. 77 del D. Lgs 81/2008 e dall’art. 2, comma 1, lett. d) del D.P.R. 177/2011.

Sorveglianza sanitaria

Nei lavori in spazi confinati o sospetti di inquinamento la sorveglianza sanitaria assume un ruolo essenziale per verificare l’idoneità fisica e psicologica dei lavoratori alle condizioni operative previste.
Il Medico Competente, ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs 81/2008, deve valutare la capacità del lavoratore di operare in ambienti con possibili carenze di ossigeno o presenza di agenti tossici, nonché l’idoneità all’utilizzo dei DPI respiratori.
Le visite devono essere preventive e periodiche, con particolare attenzione alle funzioni respiratorie e cardiovascolari.

Spazi confinati: Sanzioni

Le violazioni delle disposizioni sugli spazi confinati comportano sanzioni severe.
Il Datore di Lavoro o dirigente che consenta l’accesso ai lavoratori senza aver accertato la sicurezza dell’ambiente, in violazione dell’art. 66 del D. Lgs 81/2008, è punito con l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro.

La mancata adozione delle procedure di sicurezza, la mancata formazione o addestramento del personale e l’assenza dei DPI prescritti possono integrare violazioni dell’art. 18 e dell’art. 77 del D. Lgs 81/2008, con sanzioni amministrative e penali.

Nel caso di affidamento dei lavori a imprese non qualificate ai sensi del D.P.R. 177/2011, il committente e il Datore di Lavoro rispondono solidalmente per le conseguenze di eventuali infortuni, oltre a incorrere nelle sanzioni previste dal Testo Unico e dalla normativa civile e penale.