Aggiornamenti Normativi

Temperature elevate: limitazione dell’orario lavorativo

di Alessandro Giudici 17 Giugno 2026 6 min di lettura
Ultimo aggiornamento: 8 Luglio 2026

Per contrastare il caldo delle stagioni estive e i conseguenti rischi infortunistici legati alle temperature elevate a cui sono esposti i lavoratori operanti all’aperto o in ambienti non climatizzati, la Regione Lombardia ha emanato l”Ordinanza di Regione Lombardia n. 484 del 9 giugno 2026.

Indice

La normativa

L’Ordinanza n. 484 di Regione Lombardia è un provvedimento contingibile e urgente, adottato per motivi di igiene e sanità pubblica, che introduce restrizioni temporanee legate alle attività che presentano un elevato rischio infortunistico relativo all’esposizione alle temperature elevate ambientali.

L’Ordinanza introduce un divieto di svolgimento dell’attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole tra le ore 12:30 e le ore 16:00, nel periodo compreso tra il 10 giugno e il 23 settembre 2026.

Tale obbligo si applica solamente nei giorni in cui il sistema Worklimate segnala un livello di rischio “ALTO” per i lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa, consultabile a questo link.

Ambito di applicazione

L’Ordinanza n. 484 di Regione Lombardia del 09/06/2026 sulla limitazione degli orari di lavoro per via del caldo eccessivo si applica ai seguenti settori:

  • Ai cantieri edili all’aperto;
  • Al settore agricolo e florovivaistico;
  • Alle cave estrattive.

La norma prevede inoltre il rispetto delle Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare in tutte le lavorazioni all’aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne.

Esenzioni previste dall’Ordinanza

Le limitazioni previste dall’Ordinanza per via delle temperature elevate non si applicano alle seguenti categorie:

  • Pubbliche Amministrazioni
  • Concessionari di pubblico servizio e ai loro appaltatori, limitatamente agli interventi di pubblica utilità, protezione civile o salvaguardia della pubblica incolumità.

L’esenzione può ritenersi valida a condizione che vengano adottate idonee misure organizzative e operative previste dalle Linee guida, e che sia stata effettuata una valutazione del rischio climatico ai sensi del D. Lgs 81/2008.

Raccomandazione ai Comuni in materia di emissioni acustiche

Tra le novità introdotte dall’Ordinanza n. 484, la Regione Lombardia raccomanda ai Comuni di valutare l’opportunità di derogare, temporaneamente e previa verifica della situazione contingente, ai regolamenti locali in materia di contenimento delle emissioni acustiche. L’obiettivo è consentire lo svolgimento delle attività lavorative nelle fasce orarie più fresche della giornata, riducendo così l’esposizione dei lavoratori al caldo nelle ore centrali.

Si tratta di una misura che mira a coniugare la tutela della salute dei lavoratori dal caldo estivo con la flessibilità organizzativa dei cantieri e delle attività interessate, permettendo l’anticipo o il posticipo delle lavorazioni rumorose oltre i consueti limiti orari previsti dai regolamenti comunali.

Possibilità di richiedere la Cassa Integrazione

Il 3 luglio 2025 l’INPS, con il messaggio n. 2130, ha definito come i datori di lavoro possono richiedere la Cassa Integrazione Guadagni (CIG) qualora il caldo eccessivo dovesse costringere a sospendere o ridurre l’attività lavorativa. Le indicazioni riguardano chi può accedere a:

  • Trattamento Ordinario di Integrazione Salariale (CIGO)
  • Assegno di Integrazione Salariale del Fondo di Integrazione Salariale (FIS)
  • Fondi di Solidarietà Bilaterali

Le 4 situazioni in cui puoi richiedere la CIG

L’INPS individua quattro situazioni distinte in cui il Datore di Lavoro può fare richiesta per la CIG, le stesse sono riassunte nella tabella seguente:

Situazione Causale da indicare Documentazione Note importanti
1 Sospensione disposta da ordinanza della Pubblica Autorità Sospensione per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori Estremi dell’ordinanza nella relazione tecnica (non serve allegare l’ordinanza) Coperta solo per le fasce orarie indicate nell’ordinanza. Non cumulabile con domanda per evento meteo sugli stessi lavoratori e periodi.
2 Caldo eccessivo senza ordinanza (temperatura reale > 35°C) Evento meteo per temperature elevate Relazione tecnica dettagliata sull’attività sospesa/ridotta Non allegare bollettini meteo: l’INPS li acquisisce d’ufficio.
3 Temperatura percepita elevata (tute, macchinari, umidità) Evento meteo per temperature elevate Relazione tecnica + descrizione delle condizioni operative (macchinari, DPI, umidità…) Vale anche per lavori al chiuso senza ventilazione/raffreddamento adeguato.
4 Sospensione su indicazione del Responsabile della Sicurezza (RSPP) Evento meteo per temperature elevate Relazione tecnica con motivazione e indicazione del RSPP Novità introdotta dal messaggio n. 2130/2025: l’INPS valuta positivamente la sospensione disposta su indicazione del RSPP.

Nel caso dell’Ordinanza 484, o per qualsiasi altra Ordinanza emessa dalle Regioni che vieta di lavorare all’aperto nelle ore più calde, la causale da indicare al fine del riconoscimento della CIG è: “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”.

Si evidenzia che non è possibile presentare due domande separate (una per ordinanza e una per evento meteo) per gli stessi lavoratori e gli stessi periodi.

Anche in assenza di un’ordinanza, se le temperature impediscono di lavorare in sicurezza , si può richiedere la CIG con causale “evento meteo per temperature elevate”.
Per la valutazione della temperatura, INPS utilizza il criterio della “temperatura percepita”, che dipende da: lavorazioni in luoghi non proteggibili dal sole, uso di macchinari o materiali che producono calore aggiuntivo, indumenti di protezione come DPI che trattengono il calore, elevato tasso di umidità, ambienti chiusi senza ventilazione o raffreddamento adeguati.
Secondo l’INPS, la temperatura percepita non può essere superiore ai 35 °C.

L’INPS riconosce, inoltre che la sospensione dell’attività decisa dal datore di lavoro su indicazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) può essere valutata positivamente, anche in assenza di ordinanze.
Questa casistica è valida sia per attività outdoor che per quelle indoor, qualora non fosse non è possibile garantire condizioni di lavoro sicure a causa del caldo.

Relazione tecnica: i punti fondamentali

La relazione tecnica è il documento descrittivo che accompagna la domanda di integrazione salariale e ha la funzione di fornire all’INPS tutti gli elementi necessari per valutare la richiesta.

Deve essere predisposta dal datore di lavoro (direttamente o tramite la collaborazione di un professionista) e deve contenere una serie di informazioni necessari per poter considerare la richiesta esaustiva. La relazione tecnica è inserita direttamente nella domanda telematica di integrazione salariale o allegata alla stessa, che viene trasmessa tramite il portale dell’INPS.

Gli elementi essenziali che devono caratterizzare la relazione tecnica sono i seguenti:

  • Descrizione dell’evento (il caldo eccessivo verificatosi)
  • Elenco delle attività lavorative sospese o ridotte
  • Definizione delle modalità di svolgimento delle lavorazioni
  • Condizioni ambientali e operative che hanno reso impossibile lavorare (macchinari, DPI, umidità, ventilazione…)
  • Estremi dell’eventuale ordinanza della Pubblica Autorità o dell’indicazione del RSPP

Sanzioni

La violazione del divieto previsto dall’Ordinanza 484 di Regione Lombardia è punita ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, relativo all’inosservanza dei provvedimenti delle Autorità Competenti, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

La pena prevista dall’articolo 650 del Codice Penale prevede l’arresto fino a tre mesi o un’ammenda fino a 206€.

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