I rischi connessi alle differenze di genere derivano dalle diverse modalità con cui uomini e donne possono essere esposti ai pericoli lavorativi. Il D. Lgs 81/2008 richiede che la valutazione del rischio consideri tali differenze, comprese molestie e discriminazioni.

Differenze di genere: i rischi connessi

I rischi connessi alle differenze di genere riguardano le diverse modalità con cui uomini e donne possono essere esposti ai rischi presenti nei luoghi di lavoro e subire effetti differenti sulla salute e sicurezza. Tra i principali ambiti figurano:

  • Rischi ergonomici e biomeccanici: la movimentazione manuale dei carichi, le posture statiche e l’uso prolungato di videoterminali possono avere effetti diversi su uomini e donne, in funzione di differenze fisiche e antropometriche.
  • Rischi da agenti chimici e biologici: alcune sostanze possono influire in modo diverso sulla fertilità, sul ciclo ormonale o sulla gravidanza, richiedendo una specifica sorveglianza sanitaria.
  • Rischi psicosociali: stress lavoro-correlato, burnout, discriminazioni e molestie possono colpire in modo diverso a seconda del genere e del ruolo ricoperto in azienda.
  • Rischi legati all’organizzazione del lavoro: orari prolungati, turni notturni o smartworking possono incidere sulla conciliazione vita-lavoro, con impatti diversi tra uomini e donne.

Valutazione del rischio di genere

La valutazione dei rischi connessi alle differenze di genere è parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) previsto dal D. Lgs 81/2008.

L’articolo 28 del Testo Unico, infatti, sancisce che la Valutazione dei Rischi deve riguardare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, prendendo in considerazione le differenze di genere, età e provenienza.

Il Datore di Lavoro, con il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), deve quindi integrare la prospettiva di genere nella valutazione del rischio, in particolare:

  • Analizzare la composizione della forza lavoro (differenze di genere, età, mansione, tipologia contrattuale);
  • Individuare i rischi presenti che possono avere impatti differenziati in base al genere;
  • Valutare gli effetti sulla salute in relazione a carichi fisici, esposizioni chimiche o fattori organizzativi;
  • Prevedere misure correttive e preventive mirate, inclusi eventuali adattamenti ergonomici e organizzativi;

La valutazione dei rischi di genere, così come stabilito dall’articolo 29 del D. Lgs 81/2008, deve essere aggiornata in caso di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, in seguito ad infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Misure di prevenzione e protezione

Il D. Lgs 81/2008 stabilisce che il Datore di Lavoro deve adottare tutte le misure necessarie per eliminare o ridurre i rischi correlati alle differenze di genere tra i lavoratori.

Le misure di prevenzione e protezione devono garantire la sicurezza in modo equo, attraverso interventi mirati su aspetti fisici, organizzativi e formativi.

Le principali misure comprendono:

  • Adeguamento delle postazioni di lavoro in base alle caratteristiche fisiche e antropometriche di uomini e donne.
  • Organizzazione dei turni e orari di lavoro che favorisca l’equilibrio tra vita privata e professionale.
  • Sorveglianza sanitaria specifica, con particolare attenzione agli aspetti riproduttivi e muscolo-scheletrici.

Tali adempimenti rientrano nelle misure generali di tutela previste dall’articolo 15 del D. Lgs 81/2008.

Il rischio molestie

Nell’ambito della valutazione dei rischi connessi alle differenze di genere, il rischio di molestie sul luogo di lavoro rientra a pieno titolo tra i rischi psicosociali da valutare ai sensi del D. Lgs 81/2008.
Le molestie possono manifestarsi attraverso comportamenti verbali, fisici o psicologici, a connotazione sessuale o discriminatoria, che compromettono la dignità e la salute del lavoratore.

A questo proposito, il Datore di Lavoro è tenuto a:

  • Inserire il rischio molestie nella valutazione dei rischi psicosociali;
  • Adottare procedure di segnalazione e gestione dei casi;
  • Promuovere formazione specifica per dirigenti, preposti e lavoratori sul rispetto reciproco e la prevenzione delle discriminazioni;

La gestione strutturata del rischio di molestie non solo tutela la salute dei lavoratori, ma contribuisce a migliorare il clima organizzativo e la reputazione aziendale.

Certificazione UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere

La UNI/PdR 125:2022 è un’iter di certificazione che supporta le aziende nell’adozione e nella promozione di politiche di parità di genere all’interno della loro organizzazione.

L’adozione, su base volontaria, di un sistema conforme alla UNI/PdR 125 favorisce un approccio strutturato alla valutazione del rischio di genere, migliorando la prevenzione e la gestione dei comportamenti discriminatori e delle molestie.

Inoltre, consente alle imprese di accedere a incentivi economici e premialità, valorizzando la responsabilità sociale e la sostenibilità aziendale in coerenza con il D. Lgs 81/2008 e con gli obiettivi di sviluppo sostenibile.