L’esposizione a vibrazioni è uno dei principali fattori che incidono sulla salute dei lavoratori in ambito produttivo ed edilizio.

Un’esposizione prolungata a questo fattore di rischio, può provocare nel tempo effetti negativi sulla salute che possono addirittura arrivare a precludere la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa.

Indice

Cosa sono le vibrazioni?

Le vibrazioni sono un moto oscillatorio di un corpo rigido intorno alla sua posizione di equilibrio stabile, causato da una forza esterna, da un urto, da un impatto.

Le vibrazioni tendono a propagarsi all’interno del corpo esposto, con una conseguente accelerazione delle parti che lo compongono.

Il numero di oscillazioni che vengono effettuate durante la vibrazione in un determinato periodo di tempo, ovvero la frequenza, viene misurata in Hertz (Hz). Tuttavia, al fine di valutare l’esposizione del corpo umano alle vibrazioni, è necessario prendere in considerazione l’accelerazione a cui questo è soggetto durante l’oscillazione prodotta da un attrezzatura, che si misura quindi in m/s2.

Tipi di esposizione a vibrazioni

La normativa, in accordo con quanto riportato dalla letteratura medico-scientifica in materia, suddivide le esposizioni lavorative a vibrazioni meccaniche in base al distretto del corpo umano su cui vengono trasmesse. In particolare:

  • Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAW) date dall’utilizzo di attrezzature portatili, attrezzature fisse dotate di impugnatura e da manufatti impugnati e lavorati su un macchinario fisso vibrante;
  • Vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV) date dall’utilizzo di mezzi di movimento su cui l’operatore si siede (muletti, veicoli industriali/agricoli, ecc.).

Rischi per la salute e per la sicurezza

L’esposizione a vibrazioni è causa di diversi effetti negativi per la salute, che variano in funzione della vibrazione emessa dall’attrezzatura, della sua manutenzione, della durata di esposizione, dell’ambiente e delle condizioni di salute del soggetto esposto. Tali effetti devono essere suddivisi in base al tipo di esposizione a cui il lavoratore è sottoposto:

  • L’esposizione a vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio causa la comparsa nel tempo di lesioni cronico-degenerative e al restringimento dei vasi sanguigni degli arti superiori, che causano forti dolori alla parte colpita, la graduale perdita della percezione del tatto e del calore, la riduzione della forza prensile e della destrezza, e la comparsa del fenomeno del “dito bianco” provocati dall’esposizione al freddo o all’umidità. Tale patologia, nominata Fenomeno di Raynaud, porta ad un processo di danneggiamento irreversibile, e per questo motivo rientra nell’elenco delle malattie professionali riconosciute da INAIL;
  • L’esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero è associata ad un aumento del rischio di insorgenza di disturbi e lesioni a carico del rachide lombare, in particolare alla comparsa di lombalgie e lombosciatalgie, alterazioni degenerative della colonna vertebrale, discopatie e ernie discali lombari e/o lombosacrali. La letteratura in materia ipotizza, inoltre, una possibile correlazione tra l’esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero e l’insorgenza di alcune problematiche relative all’apparato riproduttivo femminile.

È stata infine ipotizzata una forte correlazione tra l’esposizione a vibrazioni meccaniche e l’aggravamento dell’ipoacusia neurosensoriale bilaterale simmetrica causata dall’esposizione lavorativa a rumore.

Per quanto riguarda la sicurezza, invece, le esposizioni a forti vibrazioni può causare difficoltà nel controllo delle attrezzature in utilizzo e causare numerosi infortuni dovuti alla perdita di controllo delle stesse.

Normativa vigente

Il rischio vibrazioni viene inserito all’interno del D. Lgs 81/2008 nell’ambito della tutela dei lavoratori dall’esposizione dagli agenti fisici, regolata dal Titolo VIII del D. Lgs 81/2008.

L’articolo 201, in particolare, stabilisce due tipologie di soglie di esposizione, per entrambi i sistemi di esposizione a vibrazioni:

  • Livello d’azione: il valore di esposizione a partire dal quale devono essere attuate specifiche misure di tutela per i soggetti esposti. Tali misure includono la formazione dei lavoratori sul rischio specifico, l’attuazione di misure di prevenzione e protezione e la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti;
  • Valore limite: il livello di esposizione il cui superamento è vietato e deve essere prevenuto, in quanto esso comporta un rischio inaccettabile per ogni lavoratore esposto in assenza di misure di prevenzione e protezione.

In base al tipo di esposizione alle vibrazioni, l’articolo 201 del Testo Unico stabilisce le seguenti soglie di esposizione alle vibrazioni, suddivise, in base alla durata dell’esposizione, tra valori relativi a brevi periodi e valori normalizzati ad un periodo di riferimento di 8 ore:

Vibrazioni Valore limite giornaliero di esposizione A(8) Livello di azione giornaliero A(8)
giornaliero su periodi brevi
Sistema mano-braccio 5 m/s2 20 m/s2 2.5 m/s2
Corpo intero 1.0 m/s2 1.5 m/s2 0.5 m/s2

Valutazione del rischio vibrazioni

L’articolo 202 del D. Lgs 81/2008, in accordo con quanto previsto dall’articolo 17, prevede che il Datore di Lavoro sia tenuto ad effettuare una valutazione dell’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni , con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione. Tale valutazione deve prendere in considerazione sia l’esposizione relativa al sistema mano braccio, che l’esposizione del corpo intero.

L’articolo 202 prevede inoltre che la valutazione debba essere effettuata utilizzando i valori di esposizione reperiti nelle seguenti modalità:

  • Misurazione diretta, mediante l’utilizzo di un vibrometro, secondo le metodiche di misura prescritte da specifici standard ISO-EN;
  • Utilizzo dei valori di emissione di vibrazioni dichiarati dal produttore ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE;
  • Utilizzo dei valori di emissione di vibrazioni riportati nelle banche dati accreditate (ISPESL, Regioni).

Secondo quanto stabilito dagli articoli 181 e 190, la valutazione deve tenere conto almeno dei seguenti fattori:

  • Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, inclusa l’esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
  • I valori limite di esposizione e i valori di azione;
  • Gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili alle vibrazioni, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;
  • Gli eventuali effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra vibrazioni e rumore;
  • Le informazioni fornite dal costruttore riguardanti l’attrezzatura di lavoro;
  • L’esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
  • L’eventuale prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative;
  • Le possibili condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l’elevata umidità o il sovraccarico della schiena e degli arti;
  • Le informazioni raccolte dal Medico Competente durante la Sorveglianza Sanitaria.

Adempimenti da adottare in funzione dell’esposizione

In base ai livelli di esposizione ottenuti dalla valutazione del rischio, l’articolo 203 del D. Lgs 81/2008 prevede che il Datore di Lavoro debba adottare diverse misure di prevenzione e protezione, qualora vengano superati i valori di azione:

  • L’approvazione di nuovi metodi di lavoro che garantiscono una minore esposizione;
  • La sostituzione delle attrezzature di lavoro che generano alti livelli di esposizione a vibrazione, con altre meno impattanti;
  • La limitazione della durata dell’esposizione;
  • La fornitura di attrezzature accessorie volte ad attenuare le vibrazioni trasmesse al corpo (come ad esempio, sedili ergonomici isolanti);
  • La manutenzione delle attrezzature di lavoro;
  • L’utilizzo di DPI (guanti antivibrazione);
  • L’adeguata progettazione ed organizzazione dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
  • L’informazione, la formazione e l’addestramento del personale;
  • L’organizzazione del turno di lavoro, degli orari e dei periodi di riposo
  • La fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e dall’umidità.

La valutazione del rischio rumore è parte integrante e fondamentale del Documento di Valutazione dei Rischi, deve essere aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione o, comunque, con cadenza quadriennale.

Sorveglianza sanitaria per esposizione a vibrazioni

Considerati i rischi per la salute a cui i lavoratori sono soggetti in seguito all’esposizione a vibrazioni, l’articolo 204 del D. Lgs 81/2008 prevede che il Datore di Lavoro sia obbligato a nominare il Medico Competente ed attivare la procedura di sorveglianza sanitaria, per tutti i lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori di azione.

La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno.

Deroghe per esposizione a vibrazioni

Nel caso di attività lavorative in cui l’esposizione di un lavoratore a vibrazioni è abitualmente inferiore ai valori di azione, ma potrebbe occasionalmente superare il valore limite giornaliero di esposizione, il Datore di Lavoro può richiedere al Ministero del Lavoro la deroga al rispetto dei valori limite a condizione che:

  • Il valore medio dell’esposizione calcolata su un periodo di 40 ore sia inferiore al valore limite di esposizione;
  • Il Datore di Lavoro dimostri, con elementi probanti, che i rischi derivanti dal tipo di esposizione cui è sottoposto il lavoratore siano inferiori a quelli derivanti dal livello di esposizione corrispondente al valore limite.

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