Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) viene definito all’interno del D. Lgs 81/2008 articolo 2 comma 1 lettera l come “l’insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”. Come è facile intuire, tale Servizio è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza aziendali e per permetterne un miglioramento continuo.

È costituito da un gruppo di persone nominate direttamente dal Datore di Lavoro che hanno il compito di valutare tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro, al fine di capire come poter agire su di questi per renderli accettabili permettendo ai dipendenti dell’azienda specifica di poter svolgere le proprie mansioni senza essere sottoposti a rischi elevati.

Qual è il compito del servizio di prevenzione e protezione?

Il SPP è uno strumento di supporto per il Datore di lavoro, che gli fornisce una forte e valida consulenza in ambito valutazione della Sicurezza sui luoghi di lavoro. Questo, però, non solleva il Datore di lavoro dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità: ricordiamo infatti che, salvo diversi accordi siglati, nessuno in azienda ha potere decisionale e di spesa al di fuori del Datore di lavoro stesso. È proprio questo particolare che lo pone all’apice della piramide del SPP e che gli conferisce le maggiori responsabilità nell’eventualità di infortuni e/o malattie professionali dei propri lavoratori.

Tra i compiti che ha l’intero SPP, evidenziamo sicuramente:

  • individuazione e valutazione di tutti i fattori di rischio;
  • individuazione delle misure di sicurezza da applicare negli ambienti di lavoro;
  • attuazione di tutte le misure di prevenzione e protezione previste nel DVR, ovvero il Documento di Valutazione dei Rischi aziendali;
  • elaborazione di (eventuali) procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  • individuare, sviluppare e proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori.

Chi compone il servizio di prevenzione e protezione?

Il SPP è un servizio complesso che ha differenti responsabilità e compiti e, per questo, dovrà essere composto da diverse figure proprio per riuscire a coprire tutti gli aspetti della sicurezza aziendale. Nello specifico i componenti del SPP sono:

  • il Datore di lavoro che è il titolare del rapporto di lavoro con i propri dipendenti, ha potere decisionale e di spesa e, per tale ragione, ha l’obbligo indelegabile sia di effettuare la valutazione dei rischi della propria azienda sia di applicazione di tutte le misure di prevenzione e protezione atte a rendere i rischi residui dei propri lavoratori accettabili;
  • Dirigente, che è una figura facoltativa la cui presenza all’interno del SPP dipende dall’organizzazione aziendale e dalla sua complessità;
  • RSPP, ovvero il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione. Questa figura può essere ricoperta dal Datore di lavoro stesso (a seguito di superamento di un apposito corso di formazione le cui ore dipendono dal grado di rischio della propria azienda). In alternativa il ruolo può essere coperto da un professionista esterno, tramite opportuna nomina a RSPP esterno, che deve ovviamente avere determinati requisiti contenuti nell’articolo 32 del D. Lgs. 81/2008;
  • ASPP, cioè l’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione. Non è una figura sostitutiva del RSPP ma ne è un valido supporto per la determinazione di tutti i rischi presenti in un ambiente di lavoro. Deve essere debitamente formato, può essere sia interno che esterno all’azienda ma, nell’eventualità fosse un dipendente, non può coincidere con il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza);
  • Medico competente, cioè l’unico responsabile dell’attuazione della sorveglianza sanitaria in azienda. Chiaramente è un medico ma deve anche avere tutti i requisiti contenuti nell’articolo 38 del D. Lgs. 81/2008;
  • Preposto, cioè un lavoratore che vigila e sorveglia sull’operato dei propri colleghi; ha il compito di fornire i DPI (se previsti) e redarguire i colleghi che non li utilizzano. Anche questa figura deve partecipare ad apposito corso di formazione. È una figura facoltativa;
  • RLS, ovvero il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: è una figura che deve essere interna all’azienda e che viene eletta direttamente dai propri colleghi tramite una vera e propria votazione. Viene consultato preventivamente alla valutazione dei rischi e partecipa alla riunione periodica insieme al Datore di lavoro, al RSPP ed al MC. Nell’eventualità nessun dipendente volesse ricoprire questo ruolo, il Datore di lavoro ha l’obbligo di nominare un RLST ovvero un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale;
  • Addetto Primo Soccorso ed Addetto Antincendio, anche conosciuti come addetti alle emergenze. Hanno il compito di intervenire, rispettivamente, per prestare un primo soccorso e per spegnere un principio di incendio e devono anche gestire un eventuale esodo per emergenze (quali ad esempio un terremoto), ma non si possono assolutamente sostituire al personale di pronto soccorso ed ai Vigili del Fuoco;
  • Lavoratore, definito dal D. Lgs. 81/2008 come “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”. I loro obblighi sono riportati all’interno dell’articolo 20 del suddetto Decreto Legislativo.

Tutte le figure del SPP sopra esplicate vengono nominate dal Datore di lavoro, al netto del RLS che viene eletto dai lavoratori, e devono frequentare appositi corsi di formazione e di aggiornamento periodici.

SPP interno o esterno?

Ci sono dei casi in cui il Datore di lavoro ha l’obbligo di individuare le figure del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) all’interno della propria azienda, ovvero:

  • aziende industriali di cui all’articolo 2 del D. Lgs n°334 del 17 agosto 1999 soggette all’obbligo di notifica o rapporto;
  • centrali termoelettriche;
  • impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D. Lgs. n°230 del 17 marzo 1995;
  • aziende per la fabbricazione ed il deposito di esplosivi, polveri e munizioni;
  • industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  • aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
  • strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori;

Il Datore di Lavoro può sempre, comunque, individuare delle figure esterne per supportare l’intero Servizio di Prevenzione e Protezione sia se ritenuto opportuno da lui stesso sia se all’interno della propria realtà lavorativa non sono presenti persone con i requisiti previsti dalla Legge vigente.

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